Ius commercii

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Lo ius commercii era una prerogativa conferita fin dalla nascita ai soli cittadini romani per il libero commercio nell'Antica Roma, ovvero costituiva la capacità svolgere l'attività commerciale, utilizzando gli atti librali tipici dello ius civile da compiersi per aes et libram[1]. I commercianti disponevano altresì della tutela delle legis actiones.[2]

Il commercium poteva essere svolto anche da cittadini stranieri (in molti casi lo ius commercii veniva concesso ai Latini).

La prerogativa dello ius commercii venne abolita dalla Constitutio Antoniniana emanata nel 212 d.C. dall'imperatore Caracalla, il quale concesse la cittadinanza romana (e i relativi diritti) indistintamente a tutti gli abitanti dell'Impero romano.

Note

  1. ^ come ad esempio la mancipatio e la solutio
  2. ^ Ius commèrcii, su simone.it. URL consultato il 9 agosto 2019 (archiviato dall'url originale il 12 settembre 2016).

Bibliografia

  • (DE) M. Voigt, Das ius naturale aequum et bonum und ius gentium der Römer, Lipsia 1858, p. 74-; IV, 1875, p. 67 seg.
  • (DE) L. Mitteis, Römisches Privatrecht, Lipsia 1908, I, p. 116
  • (DE) E. Weiss, in Zeitschrift der Sav. Stif. für Rechtsgesch., Romanist. Abt., XXXVII (1916), p. 139-
  • Silvio Perozzi, Istituzioni di diritto romano, 2ª edizione, Roma 1928, I, p. 15-

Collegamenti esterni

  • Commercium, in Enciclopedia Italiana, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
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